Convenzione 139›Parte VI
Art. 9
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunziarla allo scadere del decennio successivo alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avrà effetto unicamente un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per altri dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio, nei termini contemplati dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-9-10