Convenzione 139›Parte VI
Art. 13
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione parzialmente o globalmente riveduta della presente Convenzione, e salvo diversamente disposto dalla nuova Convenzione:
a) la ratifica della nuova Convenzione riveduta da parte di un membro comporterà di diritto, nonostante l'atricolo 9 di cui sopra, la immediata denunzia della presente Convenzione, purchè la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei membri.
2. La presente Convenzione resterà in ogni caso vigente nella sua forma e portata per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendano ratificare la Convenzione riveduta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-13-9