Art. 1

In vigore dal 14 mag 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro: n. 74, concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946; n. 109, concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, adottata a Ginevra il 14 maggio 1958; n. 129, concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, adottata a Ginevra il 25 giugno 1969; n. 132, concernente le ferie annuali retribuite, adottata a Ginevra il 24 giugno 1970; n. 134, concernente la prevenzione degli infortuni della gente di mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970; n. 135, concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971; n. 136, concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti ali benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971; n. 137, concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973; n. 138, concernente l'età minima di ammissione al lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973; n. 139, concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e ad agenti cancerogeni, adottata a Ginevra il 24 giugno 1974.
Storico versioni

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