Protocollo 4
Art. X
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo X.
Il comma 3 dell'articolo 25 A della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"3. - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto o da una omissione dell'incaricato, compiuto, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne conseguirà un danno".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-x-5