Protocollo 4
Art. VI
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo VI.
L'articolo 21 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 21.
1. - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, nel caso in cui il trasportatore dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona lesa, il tribunale potrà conformemente alle disposizioni della propria legislatura, scartare o attenuare la responsabilità del trasportatore.
2. - Nel trasporto di merci, il trasportatore viene esonerato, interamente o in parte, dalle proprie responsabilità, nella misura in cui dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona che chiede il risarcimento o della persona che ne rappresenta i diritti.
Storico versioni
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