Protocollo 4

Art. IX

In vigore dal 19 mar 1981
Articolo IX. L'articolo 25 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: Articolo 25. Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purchè, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni".
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-ix-5

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