Protocollo 4

Art. XI

In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XI. Dopo l'articolo 30 della Convenzione, viene inserito l'articolo seguente: "Articolo 30 A. La presente Convenzione non pregiudica in al un modo la questione di sapere se la persona ritenuta responsabile in virtù delle disposizioni della suddetta Convenzione abbia o non abbia un ricorso in atto contro qualsiasi altra persona.
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