Protocollo 4
Art. XI
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XI.
Dopo l'articolo 30 della Convenzione, viene inserito l'articolo seguente:
"Articolo 30 A.
La presente Convenzione non pregiudica in al un modo la questione di sapere se la persona ritenuta responsabile in virtù delle disposizioni della suddetta Convenzione abbia o non abbia un ricorso in atto contro qualsiasi altra persona.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xi-5