Protocollo 4
Art. XIII
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XIII.
L'articolo 34 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 34.
Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai titoli di trasporto non sono applicabili al trasporto effettuato in circostanze straordinarie al di fuori di ogni normale operazione di utilizzazione di spazio aereo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xiii-5