Protocollo 4
Art. XII
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XII.
L'articolo 33 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 33.
Subordinatamente alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, nulla nella presente Convenzione vieta al trasportatore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di formulare dei regolamenti che non siano in contraddizione con le disposizioni della presente Convenzione".
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xii-5