Protocollo 4

Art. XIV

In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XIV. La Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 nonché dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito all'articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo ove sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xiv-3

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