Protocollo 4
Art. V
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo V.
L'articolo 20 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 20.
Nel trasporto di passeggeri o di bagagli ed in caso di danno risultante da un ritardo nel trasporto di merci, il trasportatore non è responsabile se dimostra che lui od i suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-v-5