Art. V
Protocollo 4

Art. V

71 / 91
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo V. L'articolo 20 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 20. Nel trasporto di passeggeri o di bagagli ed in caso di danno risultante da un ritardo nel trasporto di merci, il trasportatore non è responsabile se dimostra che lui od i suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.
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