Art. 27

In vigore dal 28 apr 1980
Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento urgente per l'amministrazione della giustizia, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed all' della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o più enti, società, o persone che offrano idonee garanzie di affidabilità. Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi e ricerche. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia può anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previsto dagli del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
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