Art. 14

In vigore dal 28 apr 1980
Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, di arredi e di attrezzature e per la fornitura di stampati e di servizi necessari al funzionamento degli uffici tributari, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni. Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all' della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati e dei servizi di cui al comma precedente.
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