Art. 23

In vigore dal 28 apr 1980
Ai sensi del secondo e del terzo comma dell' della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il complessivo finanziamento dello Stato per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonché per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è fissato, per l'anno finanziario 1980, in lire 30 miliardi.
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