Art. 20
In vigore dal 28 apr 1980
Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, col consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza che cesseranno dal servizio permanente o continuativo per età o già si trovino in servizio temporaneo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1984, fatta eccezione di quelli inclusi nei contingenti formati ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.
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