Art. 24

In vigore dal 28 apr 1980
Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall' del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per i medesimi anni.
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urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146#art-24

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