Art. 25

In vigore dal 28 apr 1980
Ai fini dell'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1 luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1981 e 1982.
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