Art. 29
In vigore dal 28 apr 1980
Al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati della Cassa per il Mezzogiorno nonché di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, il CIPE approva, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un programma straordinario di interventi per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi da ripartirsi fra i seguenti organi ed amministrazioni pubbliche:
a) ANAS, per il completamento funzionale e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza, sino alla scadenza della legge 2 maggio 1976, n. 183, della Cassa per il Mezzogiorno; i programmi sono approvati con la procedura di cui all' della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
b) fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, nonché per il completamento degli interventi per la realizzazione delle case per lavoratori affidati alla Cassa per il Mezzogiorno in virtù dell'articolo 163 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; nonché per opere di difesa del suolo e in particolare per la sistemazione dei bacini idrografici. Nell'ambito di tale fondo è riservata la somma di 150 miliardi per la valorizzazione turistico-ambientale dei parchi e delle aree aventi valore di bene naturale nelle regioni del Mezzogiorno.
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in lire 100 miliardi.
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