Art. 46
In vigore dal 28 apr 1980
Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato in termini di competenza in L. 72.770.536.976.000.
Il Governo della Repubblica è tenuto ad indicare nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui all' quinto comma della legge 5 agosto 1978, n. 468.
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