Art. 49

In vigore dal 28 apr 1980
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 aprile 1980 PERTINI COSSIGA - PANDOLFI - LA MALFA - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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