Art. 48
In vigore dal 8 gen 1988
I termini previsti nel secondo e terzo comma dell' della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1982 e al 31 dicembre 1983.
Nella redazione dei testi unici possono essere apportate alle norme vigenti le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al secondo e terzo comma dell' della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e al secondo comma dell' della legge 13 aprile 1977, n. 114, tenendo conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione degli stessi testi unici.
L'autorizzazione di cui all', quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1983. Al comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria sono affidati gli studi e i lavori preparatori dei testi unici. L'attuale composizione del comitato può essere modificata in relazione ai suddetti compiti.
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1987, N. 550.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-04-24;146#art-48