Art. 48

In vigore dal 8 gen 1988
I termini previsti nel secondo e terzo comma dell' della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1982 e al 31 dicembre 1983. Nella redazione dei testi unici possono essere apportate alle norme vigenti le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al secondo e terzo comma dell' della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e al secondo comma dell' della legge 13 aprile 1977, n. 114, tenendo conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione degli stessi testi unici. L'autorizzazione di cui all', quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1983. Al comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria sono affidati gli studi e i lavori preparatori dei testi unici. L'attuale composizione del comitato può essere modificata in relazione ai suddetti compiti. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1987, N. 550.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146#art-48

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