Art. 22

In vigore dal 28 apr 1980
I programmi ed i progetti predisposti in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità delle norme comunitarie che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo, vengono presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla commissione delle Comunità europee per ottenere i relativi contributi. Vengono, altresì presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di ottenere i contributi comunitari, i progetti connessi con gli incentivi di cui all' della legge 2 maggio 1976, n. 183. I contributi di cui al primo comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 dagli della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. I contributi comunitari di cui al secondo comma sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall' della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento integrativo dei progetti speciali. I contribuiti del Fondo sociale europeo ottenuti per gli incentivi di cui all' della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono devoluti ai datori di lavoro destinatari degli incentivi stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146#art-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo