Art. 42
In vigore dal 28 apr 1980
In relazione all'andamento del mercato monetario e finanziario il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia potranno stipulare apposite convenzioni per disciplinare la sostituzione di titoli emessi dallo Stato e interamente posseduti dalla Banca stessa con nuovi titoli nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro, di certificati di credito del Tesoro, di buoni ordinari del Tesoro e di buoni poliennali del Tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'emissione di detti nuovi titoli, determinandone altresì il tasso di interesse, la durata, le condizioni di rimborso ed ogni altra modalità e caratteristica. Ove occorra si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e dell'articolo 71 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-04-24;146#art-42