Art. 40
In vigore dal 28 apr 1980
Ad integrazione delle somme previste dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi di cui lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1980.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-04-24;146#art-40