Art. 38

In vigore dal 28 apr 1980
Le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146#art-38

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo