Art. 38
In vigore dal 28 apr 1980
Le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
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