Art. 36
In vigore dal 28 apr 1980
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche del lavoro italiano all'estero, è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
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