Art. 37

In vigore dal 28 apr 1980
Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia prevista dall' della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all' della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
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