Art. 1
In vigore dal 28 apr 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall' della legge 13 aprile 1977 n. 114, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;".
L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera i), del citato , è elevato a lire due milioni e cinquecentomila.
Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-04-24;146#art-1