Art. 1

In vigore dal 28 apr 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall' della legge 13 aprile 1977 n. 114, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;". L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera i), del citato , è elevato a lire due milioni e cinquecentomila. Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo