Art. 6
In vigore dal 28 apr 1980
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli , di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso".
Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:
"Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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