Art. 4

In vigore dal 28 apr 1980
Per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, possedute dal contribuente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati determinato a norma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aumentato di un terzo, con effetto dal 10 gennaio 1979. Sono esentate dall'aumento le unità immobiliari adibite ad uso professionale. A decorrere dalla stessa data l'aumento previsto dal comma precedente si applica anche alle unità immobiliari possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, che non costituiscono beni strumentali ai sensi degli , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e che non sono destinate alla locazione. I possessori di unità immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura del 30, per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento al catasto edilizio urbano, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione dei redditi. Chi non dichiara i redditi dei fabbricati esenti dall'imposta locale sui redditi o li dichiara in misura inferiore per oltre un terzo del loro ammontare decade dal beneficio dell'esenzione a partire dal primo periodo di imposta per il quale ha commesso l'infrazione, ferme restando le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o la infedeltà della dichiarazione.
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