Art. 30

In vigore dal 28 apr 1980
L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi dell' della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso per il medesimo periodo, già aumentato di lire 3.500 miliardi dall' della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è ulteriormente elevato di lire 1.800 miliardi, da destinare alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1980, sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale - costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 - da destinare agli interventi nei territori meridionali. Nel settore ospedaliero, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, sino all'importo di lire 200 miliardi, ad eseguire interventi per il completamento e l'attrezzatura funzionale di strutture sanitarie già realizzate limitatamente al rustico, sia totalmente che parzialmente, nonché la costruzione e l'attrezzatura di edifici, di servizi e di dipendenze indispensabili per l'attivazione del complesso ospedaliero esistente. Al maggiore onere di cui ai precedenti commi si farà fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 400 miliardi di lire.
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