Protocollo 1Parte SECONDA

Art. 9

In vigore dal 25 mar 1980
I versamenti di cui agli ed 8 del presente protocollo sono effettuati dalla Repubblica ellenica in moneta nazionale liberamente convertibile. Per il calcolo degli importi da versare viene preso per base il tasso di conversione tra l'unità di conto e la dracma in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la data dei versamenti in questione.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-p-9

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