Protocollo 6Parte SECONDA

Art. 1

In vigore dal 25 mar 1980
PROTOCOLLO N° 6 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica mette a disposizione della Comunità Europea dell'Energia Atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore nucleare, purchè non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato . 3. Queste informazioni riguardano principalmente: - gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori: medicina, agricoltura, entomologia, protezione dell'ambiente, - l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria, - lo sviluppo di apparecchiature dell'elettronica medica, - lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali radioattivi.
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