Protocollo 1›Parte SECONDA
Art. 8
In vigore dal 25 mar 1980
La Repubblica ellenica contribuisce alla riserva statutaria, alla riserva supplementare, alle provviste equivalenti a riserve nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano in unità di conto nel bilancio approvato dalla Banca, in ragione dell'1,56% di tali voci ed alle date di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-p-8