Protocollo 1Parte SECONDA

Art. 8

In vigore dal 25 mar 1980
La Repubblica ellenica contribuisce alla riserva statutaria, alla riserva supplementare, alle provviste equivalenti a riserve nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano in unità di conto nel bilancio approvato dalla Banca, in ragione dell'1,56% di tali voci ed alle date di cui all', paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-p-8

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