Protocollo 1Parte SECONDA

Art. 7

In vigore dal 25 mar 1980
1. La Repubblica ellenica versa la somma di 8.840.000 unità di conto, corrispondenti alla sua quota del capitale sottoscritto versato dagli Stati membri alla data del 31 dicembre 1979, in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre. La prima rata e dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione, a condizione che tra quest'ultima data e quella dell'esigibilità intercorra un periodo di almeno due mesi. 2. Dal giorno dell'adesione la Repubblica ellenica, partecipa all'aumento del capitale deciso il 19 giugno 1978, effettuando i versamenti a titolo di tale aumento proporzionalmente alla sua quota del capitale sottoscritto e secondo uno scadenzario stabilito dal Consiglio dei governatori. Se prima dell'adesione gli Stati membri hanno già effettuato uno o più versamenti a tale titolo, l'importo dei versamenti corrispondente alla quota del capitale sottoscritta dalla Repubblica ellenica viene aggiunto, in cinque rate uguali, ai versamenti che la Repubblica ellenica è tenuta ad effettuare a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
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