Protocollo 1Parte PRIMA

Art. 3

In vigore dal 25 mar 1980
L' del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni: " 1. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unità di conto di cui all', l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca. 2. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto di cui all', l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato. 3. Ai sensi del presente articolo, il valore della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto di cui all' corrisponde al tasso di conversione tra detta unità di conto e detta moneta fissato sulla base dei tassi di mercato. 4. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposta del Consiglio di amministrazione, può modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto e viceversa. Esso può inoltre, deliberando all'unanimità su proposta del Consiglio di amministrazione, determinare le modalità dell'adeguamento del capitale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; i versamenti relativi a tale adeguamento devono essere effettuati almeno una volta per anno.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-p-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo