Protocollo 1›Parte PRIMA
Art. 4
In vigore dal 25 mar 1980
L', paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del Protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni:
"2. Il Consiglio di amministrazione è composto di 19 amministratori e di 11 sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di:
3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese;
3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;
3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
1 amministratore designato dal Regno del Belgio;
1 amministratore designato dal Regno di Danimarca;
1 amministratore designato dalla Repubblica ellenica;
1 amministratore designato dall'Irlanda;
1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;
1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;
1 amministratore designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di:
2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
2 sostituti designati dalla Repubblica francese;
2 sostituti designati dalla Repubblica italiana;
2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
1 sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda;
1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux;
1 sostituto designato dalla Commissione.".
Storico versioni
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