Protocollo 1›Parte SECONDA
Art. 10
In vigore dal 25 mar 1980
1. Immediatamente dopo l'adesione il Consiglio dei governatori completa la composizione del Consiglio di amministrazione nominando un amministratore designato dalla Repubblica ellenica ed un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda.
2. Il mandato dell'amministratore e del sostituto così nominati scade al termine della seduta annuale del Consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1982.
Storico versioni
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