Art. 2
In vigore dal 25 mar 1980
Piena ed intera esecuzione e data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' del trattato stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI - ROGNONI - MORLINO - ANDREATTA - REVIGLIO - PANDOLFI - VALITUTTI - MARCORA -
PRETI - BISAGLIA - SCOTTI -
STAMMATI - LOMBARDINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-rd-2