Atto›Sez. 19
Art. 107
In vigore dal 25 mar 1980
1. Le disposizioni degli si applicano ai prezzi d'orientamento per i vini da tavola. Le disposizioni dell' si applicano agli stessi prodotti con riserva del paragrafo 3.
2. L'importo compensativo per gli altri prodotti per i quali è fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, in funzione dell'importo compensativo per il vino da tavola.
Per i vini liquorosi l'importo compensativo applicabile al 1 gennaio 1981 è tuttavia uguale all'importo della tassa compensativa da applicare nei confronti dei paesi terzi a tale data. Questo importo compensativo è abolito secondo il ritmo previsto all'.
3. Nessun importo compensativo si applica in Grecia all'importazione dei prodotti soggetti a prezzo di riferimento provenienti dai paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-107