Atto›Sez. 19
Art. 109
In vigore dal 25 mar 1980
Fintanto che la Repubblica ellenica applica le disposizioni dell' per le uve secche, il volume di alcole di uve secche che può essere aggiunto a taluni vini in Grecia in forza del regolamento (CEE) n° 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo è limitato ad un volume annuo che non sia superiore alla media annua del volume di quest'alcole utilizzato a tale scopo in Grecia durante gli anni 1978, 1979 e 1980.
Storico versioni
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