Atto›Capo 3
Art. 110
In vigore dal 25 mar 1980
1. In deroga all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 101/76 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ed all' dell'atto di adesione del 1972 la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sono autorizzate a limitare fino al 31 dicembre 1985, l'una nei confronti dell'altra, l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, situate all'interno delle zone indicate all', alle navi la cui attività di pesca è tradizionalmente esercitata in tali acque partendo dai porti della zona geografica rivierasca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell' non pregiudicano i diritti di pesca particolari che la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana possono vantare, l'una nei confronti dell'altra, al 1 gennaio 1981.
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