Atto›Sez. 18
Art. 106
In vigore dal 25 mar 1980
In deroga all', nella fissazione del livello dei vari importi previsti nel settore dei piselli, delle fave e delle favette diversi dai prezzi di cui all', paragrafo 1 per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti, dello scarto di prezzo risultante dall'applicazione dell', paragrafo 1.
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