AttoSez. 14

Art. 101

In vigore dal 25 mar 1980
1. Nel settore del pollame le disposizioni degli si applicano ai prezzi di questi prodotti in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale. 2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo può essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo, a) per il pollame macellato l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie; b) per i pulcini l'importo compensativo applicabile per pulcino è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un pulcino. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo può essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell' per i cereali utilizzati dall'industria avicola. 3. Per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE), n° 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.
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