Atto›Sez. 12
Art. 99
In vigore dal 25 mar 1980
1. Nel settore delle carni suine le disposizioni degli si applicano al prezzo di questo prodotto in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale.
2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo può essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di suino macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di carni suine.
Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo può essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell' per i cereali utilizzati per l'allevamento dei suini.
3. Per i prodotti diversi dal suino macellato, di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.
Storico versioni
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