Atto›Sez. 15
Art. 102
In vigore dal 25 mar 1980
1. Nel settore del riso le disposizioni degli sono applicabili al prezzo d'intervento del risone.
2. L'importo compensativo per il riso semigreggio è l'importo compensativo applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n° 467/67/CEE.
3. L'importo compensativo per il riso lavorato è l'importo compensativo applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n° 467/67/CEE.
4. L'importo compensativo per il riso semilavorato è l'importo compensativo applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n° 467/67/CEE.
5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n° 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso è derivato dall'importo compensativo applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare.
6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza fra il prezzo di approvvigionamento in Grecia ed il prezzo di entrata.
Storico versioni
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