AttoCapo 3

Art. 111

In vigore dal 25 mar 1980
Le zone di cui all', paragrafo 1 sono delimitate come segue 1. Grecia Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base. 2. Italia Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base. Tale limite è portato a 12 miglia marine per le zone seguenti a) Mare Adriatico a sud della foce del Po di Goro b) Mare Ionio c) Mare e Canale di Sicilia, comprese le isole d) Acque della Sardegna.
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