Atto›Capo 3
Art. 111
In vigore dal 25 mar 1980
Le zone di cui all', paragrafo 1 sono delimitate come segue
1. Grecia
Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base.
2. Italia
Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base. Tale limite è portato a 12 miglia marine per le zone seguenti
a) Mare Adriatico a sud della foce del Po di Goro
b) Mare Ionio
c) Mare e Canale di Sicilia, comprese le isole
d) Acque della Sardegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-111