Atto›Titolo V›Capo 1
Art. 116
In vigore dal 25 mar 1980
La Repubblica ellenica abolisce nei confronti dei paesi terzi il suo sistema, vigente al momento dell'adesione, di depositi cauzionali all'importazione e di pagamenti in contanti, secondo lo stesso calendario ed alle stesse condizioni di quanto stabilito nell' per gli Stati membri attuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-116