Atto›Capo 2
Art. 120
In vigore dal 25 mar 1980
Le disposizioni degli si applicano agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, il Portogallo, la Siria, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia.
Le disposizioni degli si applicano anche agli accordi che la Comunità avrà concluso con altri paesi terzi della regione mediterranea prima dell'entrata in vigore del presente atto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-120